Cassazione-civile-ordinanza-n. 26815 del 2022 “….il termine per il deposito del prezzo della vendita forzata e’ stato, di recente, da sentenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e al cui orientamento intende assicurare continuita’, ritenuto di carattere sostanziale, e non processuale (Cass. n. 18421 del 8/06/2022 Rv. 665021 – 01): “In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario e’ di natura sostanziale, in quanto e’ posto a presidio del relativo ius ad rem circa l’emissione del decreto di trasferimento ex articolo 586 c.p.c., attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attivita’ che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non e’ soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex articolo 1 della L. n. 742 del 1969“.
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