Le Sezioni Unite Civili, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
Non sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo ma, alla luce della nuova norma del decreto Fisco-Lavoro, i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione. La pronuncia delle Sezioni Unite risolve così la questione relativa agli effetti nel tempo della disposizione del D.L. n. 146/2021 che ha sancito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.