La dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l’esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma una violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), costituendo, dunque, un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale.

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 22 marzo 2021, n. 8024