Con l’ordinanza n. 33414/2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione della ripartizione dell’onere della prova in merito all’obbligo di taratura periodica per tutte le apparecchiature di misurazione della velocità.

La Corte di Cassazione, nel dare ragione al ricorrente, ricorda che:

a)  a seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ (che e’ elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non puo’ essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformita’ (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura.