“L’atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. Ne consegue che l’avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, suo cliente, alle richieste di pagamento del creditore facendo valere in via stragiudiziale le proprie ragioni, è da considerarsi un rappresentante effettivo. Non è necessario nell’ambito stragiudiziale che la procura sia stata lasciata in forma scritta ai sensi dell’art. 38 c.p.c. qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull’effettivo conferimento del mandato.” (Corte di Cassazione, 5 dicembre 2011, Sez. III, n. 25984)
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