L’imposta di registrazione dell’ordinanza di assegnazione è generalmente ricompresa nelle spese di esecuzione ed il suo rimborso deve essere richiesto al terzo pignorato. Nel caos in cui l’ordinanza non addebita espressamente l’imposta al debitor debitoris, oppure se l’importo eccede, in tutto in parte, le somme pignorate, il debitore originario è tenuto a rifonderla al creditore.
In tal senso “In materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia ottenuto, nell’ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell’esecuzione, l’assegnazione anche delle somme occorrenti per la registrazione dell’ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, qualora il debito del terzo pignorato risulti capiente. In tal caso, infatti, egli con l’ordinanza di assegnazione ha già conseguito la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. Viceversa, qualora l’importo dovuto per l’imposta di registro non potesse essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitor debitoris, per la differenza farebbe capo ab origine al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata” Cass. Civ., Ordinanza n. 10420 del 03/06/2020 e Cass. Civ., Ordinanza n. 3217 del 2.2.2022