In tema di delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare, la legittimazione ad esperire il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti del professionista delegato compete – oltre alle parti in senso stretto del processo (creditore e debitore esecutato) – anche a soggetti “terzi”; in tale eventualità, tuttavia, occorre, da un lato, che sussista un collegamento processuale tra la posizione del terzo e l’attività svolta nel procedimento di espropriazione (sotto forma di un “contatto” intercorso tra il terzo e le operazioni di vendita poste in essere nel processo), nonché, dall’altro lato, che sussista uno specifico interesse ad agire sotto forma di pregiudizio direttamente collegato all’atto esecutivo oggetto di impugnazione (nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la legittimazione del fideiussore obbligato in solido, ma diverso dal soggetto passivo dell’espropriazione promossa ad istanza del creditore). Tribunale, di Napoli, 14 gennaio 2022 – pres. Balletti, est. Colandrea