L’art. 54-ter D.L. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’art. 4, comma 1, primo periodo del D.L. 28/10/2020, n. 137 e dall’art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183, sebbene norma di carattere eccezionale e di strettissima interpretazione, è applicabile alle vendite effettuate in sede di divisione endoesecutiva, atteso il collegamento funzionale tra il giudizio divisorio e la procedura esecutiva.

Covid-19 e sospensione delle vendite nei giudizi di divisione Trib di Bergamo