Con l’ordinanza 32399, pubblicata il 3 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale va sanato il difetto della procura alle liti tempestivamente sollevato dalla controparte nell’ambito di un giudizio civile.

Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha richiamato il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’ art. 182 c.p.c. , prescritto solo in caso di rilievo officioso». ( cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021). Ne consegue che, hanno concluso, i giudici di legittimità, in assenza di una immediata reazione all’eccezione, la nullità della procura diventa insanabile. In altri termine, la concessione del termine perentorio di cui all’art. 182 c.p.c. per sanare il difetto di procura alle liti è applicabile solo nel caso in cui lo stesso venga sollevato d’ufficio dal Giudice.