Il processo esecutivo che sia stato sospeso ai sensi dell’art. 601 c.p.c. per una divisione endoesecutiva va riassunto entro il termine di legge, decorrente della pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 789, comma terzo, c.p.c. in assenza di contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le contestazioni.
Cassazione civile, Sez. III, sent. 12 maggio 2021, n. 12685, Pres. Di Stefano, Est. Rossetti